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La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale è pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2012), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 (s.o. n. 234) e in vigore dal 1° gennaio 2012, salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, ha creato non poche polemiche nel mondo dei professionisti riguardo in particolare all’art. 14: Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.
Il così detto “maxiemendamento alla legge di stabilità” sembra percorrere (utilizziamo il condizionale perché ancora non è detta l’ultima…) la strada di far risparmiare costi alle società a discapito però del controllo. In pratica con questa “riforma” del diritto societario, introdotta a mezzo di un maxiemendamento, sono stati ridotti da tre a uno i componenti del collegio sindacale in molte società, con la conseguenza che in capo al “nuovo” organo monocratico dovrebbero far capo le seguenti competenze: contabilità, previdenziale, sicurezza sul lavoro, privacy, antiriciclaggio, modelli organizzativi per prevenire i reati in ambito aziendale, ecc.